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I due Comitati promotori del referendum ed i partiti
o gruppi politici rappresentati in Parlamento (Camera o Senato) possono
nominare ciascuno sino a due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro
supplente, presso ogni sezione elettorale del territorio italiano, nonché
presso gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum. Le
nomine possono essere fatte direttamente dai soggetti suddetti, ovvero
essi possono delegare altre persone (nomine indirette).
"La Margherita - Democrazia è Libertà con Rutelli",
a differenza dei partiti che la compongono, è presente in Parlamento
e quindi può procedere alla nomina di propri rappresentanti.
La procedura è la seguente:
- Nomine dirette. Il Presidente nazionale della Margherita, on.
Francesco Rutelli, ha firmato un migliaio di atti di nomina, regolarmente
autenticati, che sono a disposizione dei vari partiti della coalizione.
Tali atti saranno trasmessi ai responsabili territoriali che ne faranno
richiesta, e saranno da essi completati con i nomi dei rappresentanti
nei singoli seggi;
- Nomine indirette. Il Presidente della Margherita autorizzerà
con atto notarile altre persone a nominare i rappresentanti di
lista purché esse siano indicate di comune accordo. A
tale scopo i responsabili in indirizzo dovranno comunicare con cortese
urgenza, tramite fax a firma congiunta ad uno qualsiasi dei partiti
promotori, i nominativi delle persone da delegare, indicando il territorio
per il quale essi potranno operare (regione o provincia o comune).Si
ricorda che le successive nomine dei rappresentanti di lista da parte
delle persone delegate non necessitano di autentica notarile
ma possono essere autenticate da un qualsiasi pubblico ufficiale
a ciò autorizzato dalla legge elettorale, e cioè, oltre
i notai, i giudici di pace; i cancellieri e collaboratori delle cancellerie
delle corti di appello, dei tribunali e delle preture; i segretari delle
procure della Repubblica; i presidenti delle province; i sindaci; gli
assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli circoscrizionali;
i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco
e dal presidente della provincia nonché i consiglieri provinciali
e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità,
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
In merito, il Ministero di Grazia e Giustizia ha rappresentato che i
pubblici ufficiali cui è demandata la funzione di autenticare
le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio
di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, non possono cioè
autenticare fuori del territorio di loro competenza, fermo restando
che nel loro territorio possono però autenticare la firma di
chiunque. Ad ogni nomina va allegata una fotocopia della delega rilasciata
dal Presidente Rutelli.
Le nomine di rappresentanti di lista per le sezioni di uno stesso comune
possono essere contenute in atti collettivi: in questo caso tali
atti vanno consegnati agli Uffici competenti entro giovedì
4 ottobre per la necessaria comunicazione ai Presidenti dei seggi
interessati.
Termini per la presentazione delle nomine.
Gli atti di nomina dei rappresentanti di lista debbono essere presentate
entro il venerdì 5 ottobre 2001 alla segreteria del Comune
di cui fa parte la sezione elettorale. L'ufficio elettorale del Comune
provvede all'invio delle designazioni ai rispettivi presidenti di seggio
nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni, insieme con
le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.Le designazioni
anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli
presidenti delle sezioni nel pomeriggio di sabato 6 ottobre oppure
la mattina stessa di domenica 7 ottobre (giorno delle votazioni), prima
che abbiano inizio le operazioni di voto (ore 7). Per tale seconda
ipotesi, il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente
agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e
scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora provveduto a designare
i propri rappresentanti presso le rispettive sezioni. I presidenti di
seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione,
dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse.Qualora
tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate,
il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere
alle operazioni elettorali.
Requisiti, diritti e doveri dei rappresentanti di lista.
I rappresentanti di lista:
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debbono essere in possesso della tessera elettorale; |
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hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio
elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità,
ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali; |
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possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali
dichiarazioni; |
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possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle
strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi
contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché
sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della
sala delle elezioni; |
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sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo
con riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata; |
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possono usare la copia delle liste della sezione, di
cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano;
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possono assistere su richiesta alle operazioni di raccolta
del voto effettuate dal seggio speciale (ricoverati e detenuti); |
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durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati
pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno di essi si procede
a giudizio direttissimo; |
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qualora turbino gravemente il regolare procedimento
delle operazioni elettorali possono essere allontanati dall'aula con
decisione del Presidente, uditi gli scrutatori; |
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qualora impediscano il regolare procedimento delle operazioni
elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con
la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000. |
Si allega il fac-simile
per la nomina dei rappresentanti di lista da parte delle persone delegate.
In caso di richiesta di spedizione delle nomine o delle deleghe per posta
celere o corriere, si prega di segnalare l'indirizzo preciso del destinatario.
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