Ultimo aggiornamento:
20/07/07 - 19:38
 

       

I rappresentanti di lista della Margherita al Referendum

 
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    I due Comitati promotori del referendum ed i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento (Camera o Senato) possono nominare ciascuno sino a due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, presso ogni sezione elettorale del territorio italiano, nonché presso gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum. Le nomine possono essere fatte direttamente dai soggetti suddetti, ovvero essi possono delegare altre persone (nomine indirette).
"La Margherita - Democrazia è Libertà con Rutelli", a differenza dei partiti che la compongono, è presente in Parlamento e quindi può procedere alla nomina di propri rappresentanti.
La procedura è la seguente:
  1. Nomine dirette. Il Presidente nazionale della Margherita, on. Francesco Rutelli, ha firmato un migliaio di atti di nomina, regolarmente autenticati, che sono a disposizione dei vari partiti della coalizione. Tali atti saranno trasmessi ai responsabili territoriali che ne faranno richiesta, e saranno da essi completati con i nomi dei rappresentanti nei singoli seggi;
  2. Nomine indirette. Il Presidente della Margherita autorizzerà con atto notarile altre persone a nominare i rappresentanti di lista purché esse siano indicate di comune accordo. A tale scopo i responsabili in indirizzo dovranno comunicare con cortese urgenza, tramite fax a firma congiunta ad uno qualsiasi dei partiti promotori, i nominativi delle persone da delegare, indicando il territorio per il quale essi potranno operare (regione o provincia o comune).Si ricorda che le successive nomine dei rappresentanti di lista da parte delle persone delegate non necessitano di autentica notarile ma possono essere autenticate da un qualsiasi pubblico ufficiale a ciò autorizzato dalla legge elettorale, e cioè, oltre i notai, i giudici di pace; i cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle preture; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle province; i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia nonché i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
    In merito, il Ministero di Grazia e Giustizia ha rappresentato che i pubblici ufficiali cui è demandata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, non possono cioè autenticare fuori del territorio di loro competenza, fermo restando che nel loro territorio possono però autenticare la firma di chiunque. Ad ogni nomina va allegata una fotocopia della delega rilasciata dal Presidente Rutelli.
    Le nomine di rappresentanti di lista per le sezioni di uno stesso comune possono essere contenute in atti collettivi: in questo caso tali atti vanno consegnati agli Uffici competenti entro giovedì 4 ottobre per la necessaria comunicazione ai Presidenti dei seggi interessati.

Termini per la presentazione delle nomine.

Gli atti di nomina dei rappresentanti di lista debbono essere presentate entro il venerdì 5 ottobre 2001 alla segreteria del Comune di cui fa parte la sezione elettorale. L'ufficio elettorale del Comune provvede all'invio delle designazioni ai rispettivi presidenti di seggio nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni, insieme con le carte e gli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.Le designazioni anzidette possono, altresì, essere presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni nel pomeriggio di sabato 6 ottobre oppure la mattina stessa di domenica 7 ottobre (giorno delle votazioni), prima che abbiano inizio le operazioni di voto (ore 7). Per tale seconda ipotesi, il Sindaco consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati che non hanno ancora provveduto a designare i propri rappresentanti presso le rispettive sezioni. I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse.Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

Requisiti, diritti e doveri dei rappresentanti di lista.

I rappresentanti di lista:

-
debbono essere in possesso della tessera elettorale;
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hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
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possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura delle urne e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni;
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sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro presentata;
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possono usare la copia delle liste della sezione, di cui eventualmente siano in possesso, annotandovi coloro che votano;
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possono assistere su richiesta alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (ricoverati e detenuti);
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durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Per i reati commessi in danno di essi si procede a giudizio direttissimo;
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qualora turbino gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali possono essere allontanati dall'aula con decisione del Presidente, uditi gli scrutatori;
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qualora impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Si allega il fac-simile per la nomina dei rappresentanti di lista da parte delle persone delegate.
In caso di richiesta di spedizione delle nomine o delle deleghe per posta celere o corriere, si prega di segnalare l'indirizzo preciso del destinatario.