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PROGETTO
DI LEGGE - N. 5919
PROPOSTA
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo
1 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 1. -
L'Italia è una Repubblica democratica e federale, fondata
sul lavoro".
Art. 2.
1. L'articolo
5 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 5. -
Nella salvaguardia dell'unità nazionale, la Repubblica
è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
Lo Stato e le Regioni attuano, nelle attività di rispettiva
competenza, il più ampio decentramento amministrativo.
Lo Stato e le Regioni adeguano i princìpi e i metodi
della loro legislazione alle esigenze della autonomia e del
decentramento".
Art. 3.
1. La rubrica
del titolo V della parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente:
"Titolo V
- Comune, Provincia, Città metropolitana, Regione e
Stato".
Art. 4.
1. L'articolo
114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114.
- Lo Stato attua il proprio decentramento in ambito interregionale
o regionale, nonché in ambiti provinciali. Le forme
di decentramento statale a livello comunale possono essere
attuate tenute presenti le condizioni geografiche e demografiche
delle comunità locali.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica".
Art. 5.
1. L'articolo
115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 115.
- Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente
svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso
le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite
a Comuni, Province o Città metropolitane, Regioni e
allo Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà
e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete
rispettivamente a Comuni, Province o Città metropolitane,
Regioni e Stato secondo criteri di omogeneità ed adeguatezza.
La legge garantisce le autonomie funzionali.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni regolamentari ed amministrative
anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato
o delle Regioni. Senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione
delle rispettive responsabilità, la legge attribuisce
alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni
ed allo Stato le funzioni regolamentari ed amministrative
che non possono essere più efficacemente svolte dai
Comuni.
Nelle aree metropolitane individuate dalla legge il Comune
capoluogo e gli altri Comuni ad esso uniti da rapporti di
integrazione territoriale, economica, sociale, culturale possono
costituirsi in Città metropolitane ad ordinamento differenziato.
I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla
legge, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in
parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative,
alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta
ai Comuni.
Gli atti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane
e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi
di legittimità o di merito".
Art. 6.
1. L'articolo
116 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 116.
- Le Regioni sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Trentino-Alto Adige/S)dtirol, Umbria, Valle d'Aosta/Vallèe
d'Aoste, Veneto.
Il Friuli Venezia-Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/S)dtirol e la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/S)dtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Forme e condizioni particolari di autonomia, che non concernono
le materie di cui al primo comma dell'articolo 117, possono
essere stabilite anche per altre Regioni, con legge approvata
dalle Camere su iniziativa della Regione interessata.
La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, sulla base di intesa con la Regione
interessata ed è sottoposta a referendum limitato ai
cittadini elettori della Regione stessa. Non è promulgata
se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi".
Art. 7.
1. L'articolo
117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117.
- Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento
a:
a) politica
estera e rapporti internazionali; immigrazione e condizione
giuridica dello straniero;
b) difesa
e Forza armate;
c) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; bilancio e ordinamento tributario e contabile
proprio;
d) organi
dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezioni del Parlamento europeo;
e) pesi, misure
e determinazione del tempo, coordinamento informativo statistico
ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale;
f) ordine
pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
g) cittadinanza;
ordinamento civile e penale; giurisdizioni e ordinamenti giudiziari;
h) tutela
dei beni culturali e ambientali;
i) determinazione
dei livelli minimi delle prestazioni concernenti i diritti
sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio
nazionale;
l) legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane.
Spetta allo
Stato determinare con legge la disciplina generale relativa
a: tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, università
e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema; territorio; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; grandi reti di trasporto;
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia.
Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad
esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione o
di leggi costituzionali.
Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel
proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
e la promozione e organizzazione di attività culturali.
Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento
ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà
dello Stato.
La Regione non può istituire dazi di importazione o
esportazione o transito tra le Regioni, né adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra Regioni, né limitare
l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale.
Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle
Province, delle Città metropolitane e delle Regioni,
nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità
e la sicurezza pubblica. La legge definisce le procedure atte
a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di leale collaborazione".
Art. 8.
1. Gli articoli
118, 120 e 121 della Costituzione sono abrogati.
Art. 9.
1. L'articolo
122 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 122.
- Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Quando un Comune, una Provincia, una Città metropolitana
o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore
di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza
stabilita da norme costituzionali, può promuovere la
questione di legittimità costituzionale davanti alla
Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
Art. 10.
1. L'articolo
123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 123.
- Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i princìpi
fondamentali di organizzazione e di funzionamento.
Lo Statuto è adottato e modificato con legge approvata
a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale,
sentiti i consigli comunali, provinciali e delle Città
metropolitane della Regione.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta
un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti l'Assemblea regionale, cinque Sindaci o consigli
comunali che rappresentino complessivamente un trentesimo
degli elettori o due Presidenti delle Province o due consigli
provinciali che rappresentino un decimo degli elettori.
Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato
al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari
prevalgono sui voti favorevoli.
Lo Statuto disciplina:
a) la forma
di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti
fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente
della Regione;
b) i casi
di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;
c) la formazione
delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare
riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane;
d) l'iniziativa
popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di referendum;
e) i princìpi
generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;
f) i princìpi
generali della contabilità e del bilancio regionale.
L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.
La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza
elettiva tra i sessi.
I consiglieri regionali non possono appartenere contemporaneamente
a più Assemblee regionali, né ad una Assemblea
regionale e alla Camera dei deputati o al Parlamento europeo.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni".
Art. 11.
1. Gli articoli
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 della Costituzione
sono abrogati.
Art. 12.
1. L'articolo
132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 132.
- La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio
delle proprie funzioni, anche con individuazioni di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere
accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro
Stato. Con legge sono disciplinate le modalità con
cui il Governo esprime, anche in forma tacita, il proprio
preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli
accordi che il Governo può richiedere alla Regione
con atto motivato.
La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all'attuazione
ed all'esercizio degli accordi internazionali, nel rispetto
delle norme di procedura stabilite dalla legge che disciplina
le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello
Stato in caso di inadempienza".
Art. 13.
1. L'articolo
133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 133.
- Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee
regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione
di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum,
si può disporre la fusione di Regioni esistenti.
Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e
con l'approvazione della maggioranza della popolazione della
Regione interessata espressa mediante referendum, si può
modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono
creare nuove Regioni. Ciascuna delle Regioni interessate da
mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore
a un milione di abitanti.
Con legge ordinaria, sentite le rispettive Assemblee regionali
e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei
Comuni interessati espressa mediante referendum, si può
consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati
da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza
delle popolazioni interessate espressa mediante referendum,
si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti,
nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge.
Si può, inoltre, con legge regionale, con l'approvazione
della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate,
disporre la fusione di più Comuni e modificarne la
circoscrizione e la denominazione. Con legge regionale, su
iniziativa delle Città metropolitane o delle Province
o dei Comuni interessati, si possono istituire nuove Province
o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto
dei limiti stabiliti dalla legge".
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