Ultima modifica:
20/07/07 - 19:32

Federalismo:
proposte di Legge Costituzionale

PROGETTO DI LEGGE - N. 5695
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione).

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
La competenza legislativa regionale deve essere esercitata in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.
E' riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti materie:

affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;

difesa, Forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;

rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;

tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico;

vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;

cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;

consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche;

dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

ordine pubblico e sicurezza pubblica;

amministrazione della giustizia;

poste e telecomunicazioni;

previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;

ricerca scientifica;

istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;

vigilanza in materia di lavoro e di cooperazione;

trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 118
della Costituzione).

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le Regioni, nelle materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono le funzioni e i compiti amministrativi ai Comuni e alle Province in applicazione del principio di sussidiarietà".

Art. 3.
(Modifica all'articolo 122
della Costituzione).

1. All'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Regione può adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge regionale un sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo siano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto".

Art. 4.
(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).

1. Il secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri".

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 127
della Costituzione).

1. L'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale".




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