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PROGETTO
DI LEGGE - N. 5695
PROPOSTA
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione).
1. L'articolo
117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117.
- La Regione ha la competenza legislativa nelle materie che
non sono riservate allo Stato.
La competenza legislativa regionale deve essere esercitata
in armonia con la Costituzione e con i princìpi generali
posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto
con l'interesse nazionale o con quello delle altre Regioni.
Le relative controversie sono definite dal Parlamento.
E' riservata allo Stato la competenza legislativa nelle seguenti
materie:
affari esteri
e commercio estero, nonché cooperazione internazionale
e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale;
difesa, Forze
armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico;
rapporti tra
lo Stato e le confessioni religiose;
tutela dei
beni culturali e del patrimonio storico-artistico;
vigilanza
sullo stato civile e sull'anagrafe;
cittadinanza,
immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione;
consultazioni
elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale,
consultazioni referendarie escluse quelle regionali;
moneta e perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario
e banche;
dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
ordine pubblico
e sicurezza pubblica;
amministrazione
della giustizia;
poste e telecomunicazioni;
previdenza
sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali;
ricerca scientifica;
istruzione
universitaria, ordinamenti scolastici, organizzazione generale
dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
vigilanza
in materia di lavoro e di cooperazione;
trasporti
aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 118
della Costituzione).
1. L'articolo
118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 118.
- Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di
carattere unitario nei rispettivi territori, le Regioni, nelle
materie in cui hanno competenza legislativa, conferiscono
le funzioni e i compiti amministrativi ai Comuni e alle Province
in applicazione del principio di sussidiarietà".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 122
della Costituzione).
1. All'articolo
122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"La Regione
può adottare una diversa disciplina della forma di
governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza
dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale
e, con la stessa maggioranza, può adottare con legge
regionale un sistema di elezione del Presidente e dei consiglieri
regionali diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica.
Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori
della Regione possono chiedere che le disposizioni statutarie
o legislative di cui al presente articolo siano sottoposte
a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle
disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della
maggioranza degli aventi diritto".
Art. 4.
(Modifica all'articolo 123
della Costituzione).
1. Il secondo
comma dell'articolo 123 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"Lo Statuto
è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
assoluta dei suoi membri".
Art. 5.
(Modifica dell'articolo 127
della Costituzione).
1. L'articolo
127 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 127.
- Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge
approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della
Regione può, nei trenta giorni dalla promulgazione,
promuovere la questione di legittimità davanti alla
Corte costituzionale".
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