Ultima modifica:
20/07/07 - 19:32

Federalismo:
proposte di Legge Costituzionale

PROGETTO DI LEGGE -N. 5671
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della Costituzione le parole: ", una ed indivisibile," sono soppresse.
2. All'articolo 5 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La Repubblica garantisce ai cittadini l'esercizio delle libertà e i diritti costituzionalmente ed internazionalmente protetti riconoscendo il diritto all'autodeterminazione che può essere esercitato attraverso un referendum propositivo".

Art. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione le parole: "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

Art. 3.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: "Titolo V. Ordinamento federale della Repubblica".

Art. 4.

1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica è costituita dalle comunità locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.
In applicazione del principio di sussidiarietà gli interessi collettivi sono curati dagli enti più vicini alla persona e al cittadino.
I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione".

Art. 5.

1. L'articolo 115 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Ciascuna Regione stabilisce nello statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi".

Art. 6.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. - Le funzioni legislativa, amministrativa e finanziaria sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva in riferimento a:

politica estera, rapporti internazionali ed immigrazione;

cittadinanza;

elezioni del Parlamento europeo;

difesa e Forze armate;

moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statale;

bilancio e ordinamento tributari e contabili propri;

princìpi dell'attività amministrativa statale;

ordine pubblico e sicurezza di rilevanza nazionale.

Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o provinciale ecceda le competenze della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Qualora un Comune, una Provincia, una Regione ritengano una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada le proprie competenze stabilite da norme costituzionali possono promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge".

Art. 7.

1. I commi primo e secondo dell'articolo 118 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti:

"Spettano alla Regione le competenze legislative, regolamentari e le funzioni amministrative per le materie non comprese tra quelle attribuite allo Stato. Le funzioni amministrative possono essere attribuite dalla Regione alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali. Le competenze legislative posso essere attribuite alla Provincia.
Il Governo può con legge delegare alla Regione l'esercizio di funzioni amministrative e trasferire competenze legislative e regolamentari attribuite allo Stato".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 118-bis.- La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme ed i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato".

Art. 9.

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - E' di competenza degli enti locali e delle Regioni la riscossione di tutto il gettito tributario prodotto complessivamente nell'ambito geografico dei rispettivi enti locali e delle Regioni; essi trasferiscono una quota non inferiore al 15 per cento allo Stato per la copertura delle proprie spese e per la dotazione finanziaria del Fondo di perequazione e solidarietà a favore delle aree svantaggiate dello Stato.
Con legge statale regionale è disciplinata attribuzione del gettito tributario riscosso tra la Regione e gli enti locali di appartenenza.
Con legge statale è disciplinato il Fondo di perequazione e solidarietà statale.
In attuazione del principio di sussidiarietà e di piena autonoma impositiva spetta in via prioritaria alle Regioni e agli enti locali la competenza legislativa in materia tributaria ed impositiva.
Lo Stato non può contrarre debito pubblico. Il debito pubblico statale esistente alla data di entrata in vigore della presente disposizione è suddiviso tra le Regioni per una metà secondo il criterio di allocazione territoriale sulla base del prodotto interno lordo e per l'altra metà sulla base del criterio capitario.
Gli enti locali e le Regioni hanno un proprio patrimonio. Essi possono ricorrere all'indebitamento solamente per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da essi contratti".

Art. 10.

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Le Regioni godono di forme particolari di autonomia secondo i rispettivi statuti adottati con legge regionale.
Lo statuto di ciascuna Regione ha il rango di legge costituzionale ed è approvato o modificato con legge regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri. Per diventare legge esso, ovvero ogni sua variazione, deve essere sottoposto a referendum popolare. Lo statuto è promulgato se alle votazioni ha ottenuto il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto".

Art. 11.

1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Emilia-Romagna" sono sostituite dalle seguenti: "Emilia; Romagna".

Art. 12.

1. L'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 132. - Due o più Regioni possono deliberare la loro fusione, previo accertamento della volontà dei cittadini mediante referendum vincolante nelle singole Regioni.
La costituzione di nuove Regioni per divisione di una Regione esistente è attuata con determinazione della Regione e previa consultazione referendaria vincolante dei soli cittadini interessati.
La costituzione di nuove Regioni per aggregazioni dei territori facenti parte di altre Regioni è attuata con determinazione delle Regioni interessate, previa consultazione referendaria vincolante, per la Regione da cui il territorio intende separarsi, dei soli cittadini interessati".

Art. 13.

1. L'articolo 133 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 133. - Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun Comune espressa mediante referendum, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti, anche se appartenenti a diverse Province e diverse Regioni.
Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle esistenti, anche tra diverse Regioni".

Art. 14.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Ciascun Consiglio regionale nomina un giudice secondo le modalità stabilite dalla legge statale".

Art. 15.

1. Gli articoli 59, 99, 122, quinto comma, 124, 125, 127, 128, 129 e 130 della Costituzione, sono abrogati.

Art. 16.

1. Le disposizioni dell'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 9 della presente legge, hanno graduale attuazione nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.




PROGETTO DI LEGGE - N. 4995 PROGETTO DI LEGGE - N 5467
PROGETTO DI LEGGE - N. 5671 PROGETTO DI LEGGE - N. 5695
PROGETTO DI LEGGE - N. 5830 PROGETTO DI LEGGE - N. 5856
PROGETTO DI LEGGE - N. 5874 PROGETTO DI LEGGE - N. 5888
PROGETTO DI LEGGE - N. 5919 PROGETTO DI LEGGE - N. 5947
PROGETTO DI LEGGE - N. 5948 PROGETTO DI LEGGE - N. 5949
PROGETTO DI LEGGE - N. 6044