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PROGETTO
DI LEGGE -N. 5671
PROPOSTA
DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. All'articolo
5 della Costituzione le parole: ", una ed indivisibile," sono
soppresse.
2. All'articolo 5 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"La Repubblica
garantisce ai cittadini l'esercizio delle libertà e
i diritti costituzionalmente ed internazionalmente protetti
riconoscendo il diritto all'autodeterminazione che può
essere esercitato attraverso un referendum propositivo".
Art. 2.
1. Al primo
comma dell'articolo 85 della Costituzione le parole: "sette
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".
Art. 3.
1. La rubrica
del titolo V della parte seconda della Costituzione è
sostituita dalla seguente: "Titolo V. Ordinamento federale
della Repubblica".
Art. 4.
1. L'articolo
114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 114.
- La Repubblica è costituita dalle comunità
locali delle quali riconosce e promuove la piena autonomia.
In applicazione del principio di sussidiarietà gli
interessi collettivi sono curati dagli enti più vicini
alla persona e al cittadino.
I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con
propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione".
Art. 5.
1. L'articolo
115 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 115.
- Ciascuna Regione stabilisce nello statuto l'istituzione
e la composizione dei propri organi".
Art. 6.
1. L'articolo
117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 117.
- Le funzioni legislativa, amministrativa e finanziaria sono
ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato, nel rispetto
del principio di sussidiarietà.
Spetta allo Stato la potestà legislativa esclusiva
in riferimento a:
politica estera,
rapporti internazionali ed immigrazione;
cittadinanza;
elezioni del
Parlamento europeo;
difesa e Forze
armate;
moneta, tutela
del risparmio e mercati finanziari;
organi costituzionali
ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum
statale;
bilancio e
ordinamento tributari e contabili propri;
princìpi
dell'attività amministrativa statale;
ordine pubblico
e sicurezza di rilevanza nazionale.
Il Governo,
qualora ritenga che una legge regionale o provinciale ecceda
le competenze della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Qualora un Comune, una Provincia, una Regione ritengano una
legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada
le proprie competenze stabilite da norme costituzionali possono
promuovere la questione di legittimità costituzionale
davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge".
Art. 7.
1. I commi
primo e secondo dell'articolo 118 della Costituzione sono
sostituiti dai seguenti:
"Spettano
alla Regione le competenze legislative, regolamentari e le
funzioni amministrative per le materie non comprese tra quelle
attribuite allo Stato. Le funzioni amministrative possono
essere attribuite dalla Regione alle Province, ai Comuni o
ad altri enti locali. Le competenze legislative posso essere
attribuite alla Provincia.
Il Governo può con legge delegare alla Regione l'esercizio
di funzioni amministrative e trasferire competenze legislative
e regolamentari attribuite allo Stato".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo
118 della Costituzione è inserito il seguente:
"Art. 118-bis.-
La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni.
La legge regionale disciplina le forme ed i modi degli accordi
della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati
o con enti territoriali interni ad un altro Stato".
Art. 9.
1. L'articolo
119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 119.
- E' di competenza degli enti locali e delle Regioni la riscossione
di tutto il gettito tributario prodotto complessivamente nell'ambito
geografico dei rispettivi enti locali e delle Regioni; essi
trasferiscono una quota non inferiore al 15 per cento allo
Stato per la copertura delle proprie spese e per la dotazione
finanziaria del Fondo di perequazione e solidarietà
a favore delle aree svantaggiate dello Stato.
Con legge statale regionale è disciplinata attribuzione
del gettito tributario riscosso tra la Regione e gli enti
locali di appartenenza.
Con legge statale è disciplinato il Fondo di perequazione
e solidarietà statale.
In attuazione del principio di sussidiarietà e di piena
autonoma impositiva spetta in via prioritaria alle Regioni
e agli enti locali la competenza legislativa in materia tributaria
ed impositiva.
Lo Stato non può contrarre debito pubblico. Il debito
pubblico statale esistente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione è suddiviso tra le Regioni
per una metà secondo il criterio di allocazione territoriale
sulla base del prodotto interno lordo e per l'altra metà
sulla base del criterio capitario.
Gli enti locali e le Regioni hanno un proprio patrimonio.
Essi possono ricorrere all'indebitamento solamente per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti da essi contratti".
Art. 10.
1. L'articolo
123 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 123.
- Le Regioni godono di forme particolari di autonomia secondo
i rispettivi statuti adottati con legge regionale.
Lo statuto di ciascuna Regione ha il rango di legge costituzionale
ed è approvato o modificato con legge regionale a maggioranza
assoluta dei consiglieri. Per diventare legge esso, ovvero
ogni sua variazione, deve essere sottoposto a referendum popolare.
Lo statuto è promulgato se alle votazioni ha ottenuto
il parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto
al voto".
Art. 11.
1. All'articolo
131 della Costituzione, le parole: "Emilia-Romagna" sono sostituite
dalle seguenti: "Emilia; Romagna".
Art. 12.
1. L'articolo
132 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 132.
- Due o più Regioni possono deliberare la loro fusione,
previo accertamento della volontà dei cittadini mediante
referendum vincolante nelle singole Regioni.
La costituzione di nuove Regioni per divisione di una Regione
esistente è attuata con determinazione della Regione
e previa consultazione referendaria vincolante dei soli cittadini
interessati.
La costituzione di nuove Regioni per aggregazioni dei territori
facenti parte di altre Regioni è attuata con determinazione
delle Regioni interessate, previa consultazione referendaria
vincolante, per la Regione da cui il territorio intende separarsi,
dei soli cittadini interessati".
Art. 13.
1. L'articolo
133 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 133.
- Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di
ciascun Comune espressa mediante referendum, possono essere
istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione
dei Comuni esistenti, anche se appartenenti a diverse Province
e diverse Regioni.
Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di
ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati
possono essere istituite nuove Province o mutati i confini
e la denominazione delle esistenti, anche tra diverse Regioni".
Art. 14.
1. Il primo
comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
"La Corte
costituzionale è composta da venti giudici. Ciascun
Consiglio regionale nomina un giudice secondo le modalità
stabilite dalla legge statale".
Art. 15.
1. Gli articoli
59, 99, 122, quinto comma, 124, 125, 127, 128, 129 e 130 della
Costituzione, sono abrogati.
Art. 16.
1. Le disposizioni
dell'articolo 119 della Costituzione, come sostituito dall'articolo
9 della presente legge, hanno graduale attuazione nel termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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